Disposizioni sull'obbligo del green pass base e rafforzato

Pubblicato il 23 dicembre 2021 • Coronavirus , Emergenza

Con decreto legge N. 221 del 24 dicembre 2021 il Governo ha esteso il green pass rafforzato (rilasciato dopo aver effettuato almeno la prima dose del ciclo vaccinale oppure in seguito a guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2) e prorogato al 31 marzo 2022 l'obbligo delle certificazioni verdi covid-19 base e rafforzata. Il decreto prevede che:
 
  • fino al 31 marzo 2022 il green pass rafforzato è esteso anche al consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione;
  • dal 10 gennaio al 31 marzo 2022 il green pass rafforzato è esteso a:
    •  musei e altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
    • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, e spazi adibiti a spogliatoi e docce (con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità);
    • centri termali;
    • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia;
    • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
 
  • Dal 1º febbraio 2022 il Green pass rafforzato ha la durata di 6 mesi.
 
  • Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 il Green pass rafforzato è obbligatorio per accedere a:
    • spettacoli (cinema, teatro, sale da concerto)
    • eventi sportivi;
    • ristorazione al chiuso (a eccezione dei servizi all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati ai clienti ivi alloggiati, ai quali è richiesto il green pass base);
    • feste e discoteche;
    • cerimonie pubbliche.
 
Il Governo ha pubblicato una tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato” per il periodo dal 6/12/2021 al 15/1/2022.
 
 
 
Il green pass base (ottenibile con vaccinazione, guarigione o tampone negativo) è obbligatorio anche per:
 
  • alberghi;
  • trasporto pubblico locale e regionale;
  • parchi tematici e di divertimento;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione privati se svolti in presenza (dal 10 gennaio 2022);
  • per chi, non personale scolastico, accede alle strutture scolastiche a qualunque titolo (come addetti a mense e pulizie), compresi i genitori degli alunni. Agli alunni il certificato non è richiesto;
  • tutti gli studenti universitari e quelli dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica; per tutto il personale docente e tecnico-amministrativo del sistema universitario e di AFAM; per tutti coloro che accedono alle strutture a qualunque titolo;
  • tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore pubblico, compresi i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice;
  • tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore privato;
  • tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso la pubblica amministrazione o datori di lavoro privati.
I lavoratori che non sono in possesso della certificazione verde COVID-19 sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione (e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non è prevista alcuna retribuzione. La verifica sul rispetto delle prescrizioni è a carico del datore di lavoro.
 
Rimane obbligatorio il green pass base per accedere ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
 
  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
Il controllo e la verifica del green pass per l’accesso è affidato ai titolari e ai gestori dei servizi e delle attività interessate, o ai loro delegati.
 
Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:
 
  • aver completato il ciclo vaccinale oppure aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose (dal 1° febbraio 2022 la certificazione verde COVID-19 ha durata di 6 mesi dal termine del ciclo vaccinale primario o dalla dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario);
  • la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (la certificazione ha validità di sei mesi dall'avvenuta guarigione);
  • l'effettuazione di un test molecolare ( anche su campione salivare) o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (la certificazione ha validità di 48 ore).

Il green pass non è richiesto a bambini con età inferiore a 12 anni e ai soggetti esenti su base di idonea specifica certificazione medica.

Il green pass si può ottenere:
 
  • collegandosi al sito www.dgc.gov.it , tramite SPID, tessera sanitaria o documento di identità
  • con App Immuni
  • con App IO
  • dal proprio fascicolo sanitario elettronico
  • rivolgendosi al proprio medico o pediatra di famiglia o in farmacia.

 

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