Whistleblowing - come segnalare gli illeciti
Ultima modifica 8 agosto 2023
La tutela del dipendente che segnala un illecito di interesse generale (whistleblower) nell’ambito del contesto lavorativo (whistleblowing)
Il decreto legislativo n. 24/2023, norma la disciplina del whistleblowing in Italia, quale provvedimento attuativo della direttiva europea 2019/1937, e raccoglie in un unico testo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti (divieto di ritorsione e misure di protezione), sia del settore pubblico che privato.
✅Link al testo del decreto
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✅Link alla sezione dedicata del sito di ANAC, l'Autorità nazionale anticorruzione
La nuova disciplina abroga l'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, introdotto dall’art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione), così come le disposizioni sui canali di comunicazione di cui all'art. 6 della L. 30 novembre 2017, n. 179, sostituendole con indicazioni più specifiche.
L'ordinamento contiene misure finalizzate a incentivare e favorire l’emersione di fattispecie di illecito mediante segnalazioni, tutelando nel contempo, in ragione della sua funzione sociale, il segnalante stesso. Le tutele sono estese sia a tutti coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, sia ai cosiddetti “facilitatori”, colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.
In inglese la parola whistleblower indica una persona che si trova ad essere testimone di un comportamento irregolare, illegale, potenzialmente dannoso per la collettività e decide di segnalarlo all'interno dell'azienda stessa o all'autorità giudiziaria o all'attenzione dei media, per porre fine a quel comportamento.
Con l’espressione whistleblower si fa riferimento, quindi, allla persona che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico o dell’interesse alla integrità dell’amministrazione pubblica o dell'ente privato. La segnalazione, in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’ente e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.
Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema interno tempestivamente. I motivi che hanno indotto il/la whistleblower a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
Con determinazione del Responsabile della prevenzione della corruzione n. 705 in data 29 dicembre 2017 era stata adottata nel Comune di Impruneta una procedura per la raccolta di segnalazioni di illeciti e irregolarità da parte dei dipendenti del Comune di Impruneta che già includeva una piattaforma con garanzia di sicurezza dell'anonimato e confidenzialità. La piattaforma è il 📢canale di segnalazione interna che dialoga direttamente con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione a cui arrivano le segnalazioni. Le segnalazioni posso essere inviate da qualsiasi dispositivo digitale tramite il Link: ✅impruneta.whistleblowing.it/
COSA SI PUÒ SEGNALARE: Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Nel caso in cui la persona segnalante avesse già effettuato una segnalazione senza seguito o avesse fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure che ci sarebbe il rischio di ritorsione o anche quando la persona segnalante avesse fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, può rivolgersi al 📢canale di segnalazione esterno di ANAC, nell'apposita sezione del sito dell'autorità dedicata al ✅Whistleblowing
Attivazione_procedura_whistleblower
Modulo_segnalazioni_whistleblower_
Privacy_Modulo_segnalazioni_whistleblower_