La tutela del dipendente che segnala un illecito di interesse generale nell’ambito del contesto lavorativo (whistleblowing)
Il decreto legislativo n. 24/2023, norma la disciplina del whistleblowing in Italia, quale provvedimento attuativo della direttiva europea 2019/1937, e raccoglie in un unico testo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti (divieto di ritorsione e misure di protezione), sia del settore pubblico che privato.
Fonti normative in materia di Whistleblowing
- D. Lgs. 10/03/2023 n.24 / Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
- Linee Guida n. 1 - 2025 in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione - approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025
- Paragrafo 10 "tutela di chi segnala illeciti (Whistleblowing)" estratto dalla Relazione Annuale 2025 del RPCT in materia di Amministrazione Trasparente.
L'ordinamento contiene misure finalizzate a incentivare e favorire l’emersione di fattispecie di illecito mediante segnalazioni, tutelando nel contempo, in ragione della sua funzione sociale, il segnalante stesso. Le tutele sono estese sia a tutti coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, sia ai cosiddetti “facilitatori”, colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.
In inglese la parola whistleblower indica una persona che si trova ad essere testimone di un comportamento irregolare, illegale, potenzialmente dannoso per la collettività e decide di segnalarlo all'interno dell'azienda stessa o all'autorità giudiziaria, o all'attenzione dei media, per porre fine a quel comportamento.
Con l’espressione whistleblower si fa riferimento, quindi, alla persona che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico o dell’interesse alla integrità dell’amministrazione pubblica o dell'ente privato. In tale ottica, il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’ente e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.
Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema interno tempestivamente. I motivi che hanno indotto il/la whistleblower a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
Il Comune di Impruneta ha adottato specifica piattaforma informatica crittografata "WhistleblowingPA", conforme agli obblighi normativi, per la raccolta di segnalazioni di illeciti e irregolarità da parte dei dipendenti. Tale piattaforma rappresenta il 📢canale di segnalazione interna che dialoga direttamente con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), a cui arrivano le segnalazioni. Le segnalazioni posso essere inviate da qualsiasi dispositivo digitale tramite il Link: ✅impruneta.whistleblowing.it/
Con determinazione del Responsabile della prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) n. xxx in data xxx (in lavorazione) è stato adeguato il "Regolamento comunale in materia di tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto nazionale o dell'Unione Europea (Whistleblowing)" e pubblicata sulla presente pagina informativa circa questo specifico trattamento dati (link ai documenti disponibile in calce).
Si possono segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica che consistono, tra gli altri in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radiopretezione; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono:
- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima; se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) e da lui gestita, mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno; la tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.
Ai sensi dell'art, 6 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 si evidenzia che è disponibile anche un canale per l'effettuazione della segnalazione esterna; la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
- non é prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non é attivo o, anche se attivato, non é conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Nei casi sopra citati, il segnalante può rivolgersi al 📢canale di segnalazione esterno di ANAC, nell'apposita sezione del sito dell'autorità dedicata al ✅Whistleblowing
Si precisa infine che su espressa richiesta del segnalante, è possibile rendere la segnalazione anche oralmente tramite un incontro in presenza o telefonico con il gestore del canale (RPCT), da organizzarsi entro un termine ragionevole. L'incontro può essere registrato o verbalizzato, previo consenso del segnalante.
A completamento dell'argomento si allega:
- Delibera di Giunta Comunale n. xxx del xxx (in lavorazione) con cui si approva il "Regolamento comunale in materia di tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto nazionale e dell'Unione Europea (Whistleblowing)".
- Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR) relativamente al trattamento: "Gestione delle segnalazioni di illeciti (Whistleblowing) tramite piattaforma informativa crittografata".