Accesso agli atti 241/90

Ultima modifica 2 dicembre 2021

L'accesso documentale agli atti e ai documenti amministrativi, ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche, prevede un interesse diretto del richiedente, concreto e attuale verso l'atto o il documento o la pratica in possesso dell'amministrazione comunale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. l. Il diritto di accesso ha per oggetto tutti i documenti esistenti presso gli uffici comunali, ad eccezione di quelli riservati.

Per diritto di accesso agli atti si intende il diritto di visionare e/o richiedere copia degli atti della Pubblica Amministrazione. Il cittadino può visionare atti o documenti inerenti l'attività del Comune (gratuitamente) oppure richiedere copia semplice di atti o documenti (a pagamento).

Il tempo di risposta è di solito 30 giorni. Responsabile del procedimento di accesso è il funzionario responsabile dell'ufficio competente ad istruire adottare e conservare il documento oggetto della richiesta

La richiesta scritta di accesso deve indicare le generalità del richiedente, i motivi della richiesta, gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, nonché 1-'eventuale dichiarazione che la conoscenza del documento è necessaria per curare o per difendere l'interesse giuridico dei richiedente.

 

Riferimenti di legge:

Art. 22 della legge 241/90, come modificata e integrata della Legge 15/2005

Regolamento sul diritto di accesso agli atti - Approvato con Deliberazione C.C. n. 57 del 23.05.1995


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