Assegno di maternità

Ultima modifica 25 febbraio 2022

Il contributo è stato istituito dall'art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall'art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
Il contributo  spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo del contributo (in tal caso il contributo spetta per la quota differenziale).
Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

CHI PUO' FARE LA RICHIESTA
Possono presentare la domanda le madri, residenti nel Comune di Impruneta che sono:

  • Cittadine italiane;
  • cittadine comunitarie;
  • cittadine non comunitarie in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (DLgs. 3/2007) (non è sufficiente il permesso di soggiorno anche se rilasciato per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi); in tale ipotesi, anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso di carta di soggiorno.

La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano ( nello specifico nel Comune di Impruneta) al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.
In casi particolari il contributo può essere richiesto da persone diverse dalla madre.
Per ottenere il contributo per la maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISEE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).
Per l'anno 2021, il valore dell'ISEE da non superare è pari ad Euro 17.416,66 annui con riferimento ai nuclei familiari composti da tre persone. Per nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbono applicarsi le maggiorazioni, tale somma è riparametrata secondo i criteri fissati dall'allegato A del decreto 452/2000 come modificato dal decreto 337/2001.

Modalità di presentazione
Alla domanda scaricabile nelle sezione allegati a fondo alla pagina occorre allegare:

  • La dichiarazione sostitutiva unica (salvo che, al momento della domanda di assegno, il richiedente sia già in possesso dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda medesima);
  • Una autocertificazione nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:
    1. Di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge ai fini della concessione dell'assegno ( residenza, cittadinanza... ecc);
    2. Di non aver diritto, per il medesimo evento, a trattamenti economici per la maternità ovvero, nel caso in cui abbia diritto ad una tutela economica per la maternità, la somma complessiva dell'indennità o do altro trattamento percepito o spettante, ai fini del calcolo della quota differenziale;
    3. Di non aver presentato, per il medesimo evento domanda per l'assegno di maternità a carico dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 151/01 (assegno, questo, istituito dall'art. 49 della legge n. 488/99).

La domanda per il contrributo , pertanto, può essere presentata dalle donne che non percepiscono l'indennità di maternità erogata dall'INPS (o da altri enti previdenziali) né alcun trattamento economico (retribuzione) da parte del datore di lavoro per il periodo di maternità.
Tuttavia, le donne che beneficiano di un trattamento economico di maternità di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno possono avanzare richiesta per la quota differenziale.
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio.

Costi e validità
Nessun costo

Tempi di risposta
Il contributo viene concesso con provvedimento del Comune (salvi i casi in cui, a seguito di specifici accordi, anche la potestà concessiva viene esercitata dall'Istituto Previdenziale) ed è pagato dall'INPS, in un'unica soluzione, entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi dal Comune.
L'importo del contributo (rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT) è determinato con riferimento alla misura mensile vigente alla data del parto o dell'ingresso in famiglia del minore. In particolare:

  • per gli eventi verificatisi nell'anno 2021 l'importo mensile dell'assegno è pari 348,12 euro per 5 mensilità  totale annuo € 1740.60;
  • In caso di parto gemellare (o plurigemellare) ovvero in caso di adozioni o affidamenti plurimi, l'importo dell'assegno è proporzionale al numero dei figli nati o dei minori in adozione o affidamento preadottivo.

Qualora prima del provvedimento di concessione dell'assegno il richiedente muti la residenza, gli atti relativi al procedimento di concessione dell'assegno vengono trasmessi al comune di nuova residenza.

Note Aggiuntive
Il Comune, qualora verifichi che il beneficio è stato indebitamente corrisposto, deve provvedere alla revoca e trasmettere detto provvedimento all'INPS. Per eventuali approfondimenti visitate il sito www.inps.it

Normativa di riferimento

  • DLgs. N° 109/98 e successive modificazione de integrazioni; art. 66 L488/98 come modificato dalla L. 144/99; art. 49 L 488/99; art. 80 L. 388/2000; D.P.C.M. n°452/2000 come modificato dal D.M. n°337/01;D.P.C.M. 242/01;D.M. n° 34/02;
  • DLgs. 3/2007 e DLgs. 30/2007

Riferimenti e Contatti

Servizio Socio Educativo


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