Assegno per nucleo familiare

Ultima modifica 25 febbraio 2022

L'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, un nuovo intervento di sostegno, denominato assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, per le famiglia che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

Modalità di presentazione
La domanda (scaricabile nella sezione allegati a fondo alla pagina) va presentata al Comune di residenza ogni anno. Alla domanda occorre allegare copia integrale della Dichiarazione Sostitutiva Unica prevista dal Decreto Legislativo 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, attestante le condizioni economiche del proprio nucleo familiare.

Rivalutazione, per l'anno 2021, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso

Costi e validità
Nessun costo.

Tempi di risposta
La domanda (scaricabile nella sezione "Modulistica" in fondo alla pagina) deve essere presentata al Comune - Ufficio Relazioni con Il Pubblico (URP) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno (es. se si richiede l'assegno per l'anno 2021, la domanda dovrà essere presentata entro il 31 gennaio del 2022).
La modulistica per la domanda e la dichiarazione sostitutiva è reperibile presso Ufficio Relazioni con Il Pubblico (URP) e può essere compilata con l'assistenza dell'INPS o di un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) .

Note Aggiuntive

A CHI SPETTA

cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ( rif. Ln. 97 del 06/08/2013);
cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria (rif. di legge art 27 Dlgs 251/07 circolare INPS n. 9 del 22/10/2010)
nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18 che siano figli propri e sui quali esercita la potestà genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. Questo requisito non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso i terzi ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983;
risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.E) valevole per l'assegno. Per l'anno 2021 l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a euro 8.788,99 annui per nuclei familiari con 5 componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbono applicarsi le maggiorazioni, tale somma è riparametrata secondo i criteri fissati dall'allegato A del decreto 452/2000 come modificato dal decreto 337/2001.
I Comuni possono riconoscere l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria (rif. du legge art 27 Dlgs 251/07 Circolare INPS n. 9 del 22/01/2010)

ASSEGNO
L'importo dell'assegno per l'anno 2021 è di € 145,14 per 13 mensilità con cadenza semestrale posticipata, per un totale di euro 1.886,82.

DECORRENZA E CESSAZIONE DEL DIRITTO
Se il calcolo della situazione economica lo consente, il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui risulta l'iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.
Il diritto all'assegno cessa dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'Indicatore della Situazione Economica o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore (perché, ad esempio, viene iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella del richiedente, perché è diventato maggiorenne o perché è stato affidato a terzi).

CONCESSIONE DEL BENEFICIO
Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l'assegno con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all'INPS i dati necessari per il pagamento. L'INPS paga gli assegni (anche mediante accredito sul conto corrente bancario, se il richiedente ha indicato questa modalità) con cadenza semestrale posticipata: pertanto, saranno erogati due assegni, ciascuno con l'importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune almeno 45 giorni prima della scadenza dello stesso.

Normativa di riferimento

Riferimenti e Contatti

Servizio Socio Educativo


Cookie
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie. Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy