Attestato di idoneità abitativa

Ultima modifica 24 febbraio 2022

L’attestato di idoneità abitativa è un documento che attesta il numero di persone che l'alloggio può ospitare, in relazione alle dimensioni e alle destinazioni d'uso dei singoli vani.
A seguito delle modifiche apportate all'art. 29 comma 3 del D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, dalla L. 94/2009, lo stesso documento deve attestare anche, nei casi previsti, che l’alloggio ha idonei requisiti igienico sanitari.

Il procedimento relativo al rilascio del suddetto attestato è disciplinato dall'apposito "Regolamento per il rilascio dell’attestato di idoneità abitativa" del Comune di Impruneta approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.76 del 30 settembre 2021.

L’attestato può essere rilasciato SOLO PER LE ABITAZIONI POSTE NEL COMUNE DI IMPRUNETA.

Nel caso di idoneità abitativa per Ricongiungimento Familiare la normativa di riferimento è il Decreto Ministeriale 5/7/1975. In particolare il ricongiungimento familiare può essere ottenuto:

  • con il coniuge non separato;

  • con i figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati o legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, se ancora in vita, abbia dato il suo assenso;

  • con i genitori a carico;

  • con i parenti fino al terzo grado a carico secondo la legge italiana.

Al fine del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni. I minori adottati, o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

N.B. E' preferibile che la modulistica sia compilata a video e successivamente stampata e firmata.

Presentazione della richiesta per primo rilascio e rilasci successivi per lo stesso alloggio

L’attestato d'idoneità dell'alloggio può essere richiesto dal proprietario dell'alloggio, dal conduttore del relativo contratto di locazione, oppure dal soggetto che è residente o domiciliato o ospite nell'immobile o da suo delegato.

Per la richiesta devono essere utilizzati esclusivamente gli appositi moduli, ed i moduli degli allegati A e B, scaricabili da questa pagina.

La richiesta deve essere presentata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Alla richiesta per primo rilascio devono essere allegate:

  • due marche da bollo da euro 16,00 (una da apporre sull'istanza, l'altra sull’attestato);

  • l'attestazione del versamento di euro 35,20 (vedi "Costi e validità"),

  • la fotocopia del documento d'identità del richiedente;

  • la pianta dell'abitazione;

  • l’allegato A (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) scaricabile da questa pagina);

  • l’allegato B (dichiarazione relativa alla planimetria dell’alloggio) scaricabile da questa pagina. Devono sempre essere compilati il quadro 1 ed il quadro 2, mentre per ricongiungimento familiare deve essere compilato anche il quadro 3.

    Alla richiesta per rilasci successivi devono essere allegate:

  • due marche da bollo da euro 16,00 (una da apporre sull'istanza, l'altra sull’attestato);

  • l'attestazione del versamento di euro 35,20 (vedi "Costi e validità");

  • la fotocopia del documento d'identità del richiedente;

  • l’allegato A (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) scaricabile da questa pagina;

Costi e validità

  • Pagamento di € 35,20 per diritti di segreteria da versare tramite PagoPA a questo link
  • 2 marche da bollo da € 16.00

L’ATTESTATO DI IDONEITA' ABITATIVA HA VALIDITA' 6 MESI DALLA DATA DI RILASCIO

Presentazione della richiesta per copia di attestato in corso di validità

Nel caso si abbia necessità del rilascio di un duplicato di un Attestato di idoneità abitativa ancora in corso di validità è sufficiente presentare la richiesta a cui allegare l’allegato A  e 2 marche da bollo da € 16.00

Tempi di risposta
Il rilascio dell’attestato avviene entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda (come disposto dal Regolamento Comunale - Regolamento per il rilascio dell’attestato di idoneità abitativa)

Normativa di riferimento

  • Regolamento per il rilascio dell’attestato di idoneità abitativa approvato con Del. C.C. n. 76 del 30 settembre 2021;

  • Decreto ministero della Sanità del 5 luglio 1975;

  • Legge 06 Marzo 1998 n. 40 - art. 27;

  • D.lgs del 25 luglio 1998 n. 286;

  • Delibera G.R. n. 700 del 04/07/2005;

  • Legge 15 luglio 2009 n. 94.