Notificazione

Ultima modifica 5 aprile 2022

Per notificazione si intende la data in cui il verbale è stato recapitato al proprietario tramite servizio postale, messo comunale oppure tramite P.E.C.

Come si calcolano i tempi di notifica di un verbale elevato ai sensi del Codice della Strada

Premettiamo che la notificazione deve avvenire entro i termini stabiliti dalla legge:

90 giorni per le violazioni da notificare in Italia

360 giorni, per le violazioni commesse da veicoli il cui proprietario o locatario è residente all’estero.

La notificazione in Italia può avvenire secondo tre diverse modalità:

  • a mezzo del servizio postale;
  • a mezzo messo notificatore;
  • a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)

Notifica a mezzo del servizio postale

Per la Pubblica Amministrazione procedente la fase di notificazione si ritiene andata a buon fine nel momento in cui il verbale è stato consegnato al soggetto incaricato di recapitarlo al destinatario. Ciò significa, come affermato dalla Corte Costituzionale, principio ad oggi recepito anche all’interno del Codice di Procedura Civile, che i termini di notificazione di un verbale (90 giorni in Italia e 360 all’estero) sono rispettati con la consegna all’ufficio preposto alla notifica (Poste Italiane, Messi notificatori, altro). Per tali termini non opera la “decadenza” anche se la consegna dell’atto da parte dell’incaricato alla notificazione avviene dopo il termine di 90 giorni (o 360 se all’estero).

Per il ricevente il procedimento di notifica è più articolato potendosi verificare:

  • attraverso consegna diretta al luogo indicato nella carta di circolazione;
  • oppure che, in caso di assenza temporanea, il postino depositi il verbale all’ufficio postale inviando la comunicazione di avvenuto deposito (CAD). La legge che regolamenta tale fattispecie è la n. 890/82 denominata “Legge postale”. Trascorsi 10 giorni dal deposito della raccomandata, il verbale si intende notificato e quindi da quel giorno comincia il conteggio dei 5 o 60 giorni per pagare (art. 202 CdS) o proporre ricorso al Prefetto (art 203 C.d.S) oppure dei 30 giorni per fare opposizione presso il Giudice di Pace (art 204 bis C.d.S). Se il verbale viene ritirato entro il 10° giorno la notifica si perfeziona il giorno del ritiro.

 

Notificazione a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)

Il Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2018) in tema di "Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata" introduce l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di notificare i verbali conseguenti alle violazioni del Codice della Strada tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), laddove sia disponibile un indirizzo PEC, in sostanza nei seguenti casi:

  • il destinatario abbia comunicato il proprio domicilio digitale alle banche dati ufficiali (INI-PEC, IPA)
  • il domicilio digitale sia stato dichiarato in fase di identificazione del trasgressore e/o dell’obbligato in solido.

In conclusione, la notifica tramite PEC, laddove sia disponibile un indirizzo PEC, rappresenta un obbligo per il Comando di Polizia che ha accertato la violazione al codice della strada e che ha l’obbligo di procedere alla notificazione della stessa.

La fase di notificazione si intende conclusa nel momento in cui il sistema restituisce la ricevuta di avvenuta consegna anche se il destinatario non ha aperto il messaggio.

Notificazione a mezzo del Messo Comunale

Nel caso in cui la notificazione non si sia potuta perfezionare sia tramite PEC che tramite il servizio postale, il verbale viene notificato tramite il Messo Comunale del luogo dove risiede il destinatario.

In questo caso si possono verificare tre diverse modalità di notifica:

  1. il Messo Comunale consegna l’atto direttamente al destinatario o a persona incaricata: in questo caso la notificazione si perfeziona il giorno di consegna dell’atto
  2. Il Messo Comunale non trova nessuno che può ricevere l’atto: in questo caso il Messo Comunale deposita l’Atto alla Casa Comunale ed invia una raccomandata di avviso di deposito. In questo caso i tempi di notifica corrispondono a quelli della giacenza presso l’ufficio postale
  3. Il Messo Comunale non trova riferimenti del destinatario seppure risultante all’Anagrafe Comunale: in questo caso il Messo Comunale deposita l’atto alla Casa Comunale ed affigge all’Albo Pretorio l’avviso di giacenza per 20 giorni. Se l’atto non viene ritirato la notifica si perfezione il giorno di affissione dell’avviso, se l’atto viene ritirato i tempi di notifica corrispondono a quelli della giacenza presso l’ufficio postale

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